Articolo guida sulla contribuzione obbligatoria, redatto dallo Studio Robert di Roma.

Per i lavoratori dello spettacolo, l’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti si diversifica dalle altre gestioni previdenziali a seguito di alcuni elementi distintivi legati al sorgere dell’obbligo contributivo, all’irrilevanza della natura del rapporto di lavoro e all’equiparazione dei lavoratori autonomi a quelli subordinati. L’obbligo contributivo nasce a seguito dello svolgimento da parte dei lavoratori dello spettacolo di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947. Il suddetto elenco è da considerarsi tassativo ed è stato successivamente adeguato con il D.M. 15 marzo 2005. Assume dunque rilievo solamente la natura della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore dello spettacolo a prescindere dalla tipologia del datore di lavoro. In deroga al questo principio generale, in alcuni casi rileva la natura della struttura in cui viene svolta una determinata attività, come ad esempio nel caso degli animatori in strutture turistiche e di spettacolo, o in alternativa l’ambito in cui opera l’impresa, come ad esempio gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese televisive o gli impiegati e operai dipendenti delle imprese degli spettacoli viaggianti.

Quindi per il sorgere dell’obbligo contributivo risulta essere irrilevante la natura del rapporto di lavoro, pertanto a prescindere che sia di lavoro subordinato, parasubordinato oppure autonomo inclusa la prestazione resa da soggetti che sono titolari di partita IVA. E’ possibile richiedere maggiori informazioni allo studio Robert, consulente del lavoro a Roma Prati.

Per committente, ai fini previdenziali, si definisce tale il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro parasubordinato o autonomo nel settore dello spettacolo. Solo in determinati specifici casi, la norma conferisce rilevanza alla natura del rapporto lavorativo come per gli impiegati e gli operai dipendenti delle case da gioco per i quali vige l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) solo per i rapporti di lavoro dipendente.

Nel settore dello spettacolo, i lavoratori autonomi sono equiparati ai lavoratori dipendenti pertanto il datore di lavoro e/o il committente è tenuto agli stessi obblighi informativi e contributivi. Fanno però eccezione i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i quali provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.

Le zone di Roma in cui opera lo Studio Robert

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