A cosa serve un contratto a termine per stagionali? Quali sono le sue caratteristiche? Con la stagione estiva ormai alle porte le aziende operanti in determinati settori hanno bisogno di incrementare la forza lavoro. In questi casi, il contratto di lavoro a tempo determinato stagionale rappresenta la tipologia contrattuale più utilizzata e per la corretta redazione è bene rivolgersi a un consulente del lavoro a Roma, come l’esperto dello studio Robert. Vediamo a chi si rivolge in tali casi e quali sono i dettagli che lo identificano.

Contratto a termine per stagionali, a chi si rivolge

Il contratto a termine per stagionali riguarda coloro che lavorano in tale settore. Ai sensi del comma 2, articolo 21, Decreto Legge 15 giugno 2015, n. 81 sono definiti “lavoratori stagionali” coloro i quali sono impiegati nelle attività stagionali così come individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Se avete dubbi sul campo di applicazione, rivolgetevi a un consulente del lavoro a Roma Prati o a un consulente del lavoro Roma Nord.

Come funziona il contratto a termine per stagionali

Per “contratto a tempo per attività stagionali” si intende un contratto relativo a uno specifico periodo. Al contratto a tempo determinato stagionale non si applicano molte delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 81 del 2015. Una prima eccezione riguarda la disciplina della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti. Il citato Decreto legislativo dispone che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi. Ciò indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. A questa regola fanno eccezione i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali.

Proroghe e rinnovi dei contratti a termine stagionali

Un’altra importante deroga per i contratti stagionali è prevista in materia di proroghe e rinnovi. In particolare, i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento di attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Tuttavia, per quanto concerne le proroghe, anche per i contratti stagionali, rimangono massimo 4. Per quanto concerne, invece, la disciplina delle proroghe un’ulteriore deroga alle regole ordinarie riguarda il rispetto delle pause intermedie. Il Decreto Legislativo 81 del 2015 dispone infatti che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Queste disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

Limiti dei contatti per stagionali

Anche con riferimento alla disciplina dei limiti numerici si segnalano importanti deroghe per i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori impiegati in attività stagionali. In particolare, ai sensi del comma 1, articolo 23, Decreto Legislativo n. 81 del 2015 salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato:

in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione;

per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, il successivo comma 2, prevede che i contratti conclusi per lo svolgimento di attività stagionali sono esenti dal precedente limite, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi.

Casi particolari: il diritto di precedenza

Particolare attenzione in merito al contratto a tempo per stagionali, merita anche il diritto di precedenza vantato dal lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali poiché vi sono regole diverse rispetto al diritto di precedenza ordinario. Nel contratto a tempo determinato ordinario il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, esso si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

Al contrario il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, esso si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto. Se avete dubbi sull’applicazione, troverete la soluzione presso lo studio Robert a Roma, consulenti del lavoro.

Contributo addizionale NASPi

Infine, vale la pena considerare come funziona il contributo addizionale NASPi per i contratti a tempo stagionali. L’articolo 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, disciplina il contributo addizionale di finanziamento NASPI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASPI.

Le zone in cui operiamo

Se cerchi un consulente del lavoro Roma, o se hai bisogno di un conteggio vertenze o di uno dei nostri servizi, non esitare a contattarci. Il nostro Studio Robert si trova in zona Prati, ma siamo attivi anche per ricevere clienti da ogni parte di Roma e in particolare da quelle limitrofe come Flaminio, Parioli, ma anche il quartiere Della Vittoria, Trionfale, Aurelio, Trastevere, il centro storico.

Nel caso quindi in cui tu abbia bisogno di un consulente lavoro Roma nord che ti spieghi tutto nei minimi dettagli, o se hai bisogno di un supporto per la tua situazione lavorativa, puoi rivolgerti a noi.